L'obbligo sorge in una sola situazione: l'imballaggio arriva per la prima volta sul mercato rumeno senza che un'azienda rumena lo immetta. Cioè quando un'azienda di un altro Stato membro dell'UE o di un paese terzo consegna prodotti imballati direttamente agli utilizzatori finali in Romania, tramite il proprio negozio online o tramite un marketplace. In tal caso essa è il «produttore» ai sensi della legge e deve designare una persona giuridica in Romania come rappresentante autorizzato. Circulad'OR si occupa, sulla base di un mandato scritto, della registrazione, della rendicontazione all'OIREP (organizzazione autorizzata per la responsabilità estesa del produttore) e delle dichiarazioni all'AFM (Amministrazione del Fondo per l'ambiente).
Vi serve un rappresentante autorizzato per gli imballaggi? Richiedete una valutazione gratuita della vostra situazione →Siete stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo e spedite i pacchi direttamente ai consumatori in Romania, senza un importatore locale. Nessuno in Romania dichiara quegli imballaggi al posto vostro: siete «produttore» e vi serve un rappresentante autorizzato.
Vendete tramite eMAG, Amazon, Temu, Allegro o altre piattaforme e la merce parte dal vostro magazzino fuori dalla Romania direttamente al cliente. La piattaforma non si assume il vostro obbligo; al contrario, il PPWR le richiede di verificare che siate registrati e rappresentati.
Oggi è l'azienda rumena che effettua l'acquisto intracomunitario a dichiarare gli imballaggi. Il PPWR definisce però «produttore» chi consegna direttamente all'utilizzatore finale in un altro Stato. Analizziamo canale per canale chi ha l'obbligo, prima di firmare qualsiasi mandato.
L'importatore (o il distributore che effettua l'acquisto intracomunitario) è l'«operatore economico responsabile»: è lui a registrare, calcolare e dichiarare gli imballaggi. Lo stesso vale se avete una vostra entità in Romania. Per queste aziende abbiamo i servizi della pagina Servizi Ambientali.
I produttori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo, che immettono prodotti sul territorio rumeno, hanno l'obbligo di designare una persona giuridica stabilita in Romania come rappresentante autorizzato, per l'adempimento degli obblighi che incombono loro nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, secondo la normativa applicabile a ciascun flusso di rifiuti.
Per gli imballaggi, gli obblighi concreti sono quelli previsti dalla Legge n. 249/2015 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e dalla O.U.G. n. 196/2005 sul Fondo per l'ambiente: obiettivi annuali di recupero e riciclaggio, dichiarazione mensile all'AFM e contributo di 2 lei/kg per la quota non raggiunta, assolti individualmente o tramite il trasferimento della responsabilità a un'organizzazione autorizzata (OIREP).
Perché l'importatore non ha bisogno di un rappresentante: la Legge n. 249/2015 pone gli obblighi in capo all'«operatore economico responsabile», cioè a chi immette per la prima volta sul mercato nazionale il prodotto imballato. Quando la merce entra in Romania tramite un importatore o tramite un distributore che effettua l'acquisto intracomunitario, è questi il responsabile e a dichiarare è lui. Il rappresentante autorizzato è necessario solo quando la catena non ha alcun anello in Romania: la vendita a distanza direttamente all'utilizzatore finale.
Il regolamento, applicabile dal 12 agosto 2026, stabilisce lo stesso principio, con definizioni più precise. È «produttore» anche chi, stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, mette a disposizione per la prima volta sul territorio di uno Stato membro, direttamente agli utilizzatori finali, imballaggi o prodotti imballati, anche tramite contratti a distanza (art. 3 punto 15 lett. c e d). Proprio questi produttori hanno l'obbligo di designare, tramite mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ogni Stato membro in cui immettono l'imballaggio sul mercato senza esservi stabiliti (art. 45). Il rappresentante è la persona attraverso cui il produttore adempie gli obblighi EPR, mentre il produttore resta responsabile della correttezza dei dati trasmessi.
L'art. 44 istituisce, in ogni Stato membro, un registro nazionale dei produttori di imballaggi: la registrazione avviene in ogni Stato in cui l'imballaggio è immesso sul mercato per la prima volta e, per i produttori stabiliti fuori dallo Stato in questione, la effettua il rappresentante autorizzato. I fornitori di piattaforme online hanno, a loro volta, l'obbligo di verificare, per i venditori che consegnano in Romania, che siano registrati e, quando non sono stabiliti qui, che abbiano un rappresentante autorizzato; un venditore senza rappresentante rischia di non poter più vendere tramite la piattaforma.
Partiamo dal vostro modello commerciale: cosa vendete, a chi, tramite quale canale, con quali imballaggi di vendita, raggruppati e di trasporto. Stabiliamo se siete «produttore» ai sensi della legge rumena e del PPWR per ciascun canale, quali obblighi vi spettano e da quando.
Redigiamo il mandato scritto di rappresentanza, in rumeno e inglese, con limiti chiari alla responsabilità di ciascuna parte. Ci registriamo come rappresentante autorizzato presso le autorità rumene e, quando il registro nazionale dei produttori diventerà operativo, effettuiamo la vostra registrazione.
Vi ricordiamo di trasmetterci mensilmente i quantitativi di imballaggi immessi sul mercato rumeno, suddivisi per materiale, peso e livello primario / secondario, nel nostro modulo di rendicontazione. Noi li prendiamo in carico, li verifichiamo formalmente e li inoltriamo all'OIREP e all'AFM.
Tramite la partnership con OIREP Reciclad'OR, trasmettiamo mensilmente il rapporto sui quantitativi (Allegato 3), in modo che gli obiettivi di riciclaggio siano raggiunti tramite l'OIREP e non tramite il contributo all'AFM.
Presentiamo mensilmente la dichiarazione sugli obblighi verso il Fondo per l'ambiente, sulla base dei quantitativi da voi trasmessi e dei rapporti dell'OIREP, e teniamo il registro delle ricevute. In caso di differenze, prepariamo le dichiarazioni rettificative con i documenti giustificativi.
Rispondiamo alle richieste dell'AFM, prepariamo il fascicolo per i controlli, vi informiamo quando cambia il quadro (registro dei produttori, atti di esecuzione del PPWR, requisiti di etichettatura) e vi diciamo esattamente cosa fare e entro quando.
Modello commerciale, canali di vendita, imballaggi utilizzati. Stabiliamo se e da quando avete l'obbligo.
Firmiamo il mandato di rappresentanza; voi restate responsabili della correttezza dei dati, noi dell'adempimento degli obblighi.
Registrazione presso le autorità, contratto con l'OIREP.
Quantitativi trasmessi entro il 10, rapporto OIREP entro il 15, dichiarazione AFM entro il 25. Ogni mese, la stessa routine.
L'archivio completo di ogni mese, pronto per il controllo dell'AFM o per la verifica della piattaforma su cui vendete.
Il Regolamento (UE) 2025/40 richiede a ogni Stato membro un registro nazionale dei produttori, per monitorare gli obblighi di responsabilità estesa. Ai sensi dell'art. 44 par. (1), il registro è istituito entro 18 mesi dall'entrata in vigore del primo atto di esecuzione adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 44 par. (14). In Romania, le iniziative per l'istituzione e l'operatività del registro sono in corso; le modalità di registrazione e l'autorità responsabile saranno comunicate insieme al quadro normativo. I clienti da noi rappresentati vengono registrati da noi, il giorno in cui il registro diventa operativo.
Volete sapere quando e come registrarvi?
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Il primo colloquio è gratuito e risponde esattamente a questo: se siete o meno «produttore» per le vostre vendite in Romania, quali obblighi avete, da quando e con quale costo mensile reale. Lavoriamo in rumeno e inglese.
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